Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sara' posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art16 · fonte su Normattiva