[1]nell'ambito dello sport e politiche giovanili
[2]Le Parti Contraenti favoriranno e svilupperanno la reciproca collaborazione nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica fra le competenti organizzazioni e istituzioni sportive, incoraggeranno altresi' la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali ed Organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili.
Testo vigente dal 28 settembre 2012
