[1]nell'ambito dello sport e politiche giovanili

[2]Le Parti Contraenti favoriranno e svilupperanno la reciproca collaborazione nell'ambito dello sport e dell'educazione fisica fra le competenti organizzazioni e istituzioni sportive, incoraggeranno altresi' la cooperazione fra Istituzioni governative, Amministrazioni locali ed Organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;164~accordo-art9 · fonte su Normattiva