La cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni scientifiche, Universita' ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, e Infrastrutture di ricerca delle Parti, sara' realizzata attraverso:

  • a)programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse;
  • b)il sostegno alla partecipazione delle comunita' scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;
  • c)scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;
  • d)scambio di ed accesso a documentazione ed informazioni scientifiche-tecnologiche;
  • e)organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne a carattere scientifico;
  • f)ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica che verra' concordata in seguito dalle Parti. Oltre alle attivita' sopra citate, le Parti incoraggeranno, nella maniera piu' appropriata, lo scambio nel settore della tecnologia e dell'innovazione, inclusa la cooperazione tecnica, coinvolgendo anche enti economici ed altre istituzioni, e promuovendo la partecipazione a programmi promossi dalla Commissione Europea.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-del-monten-art2 · fonte su Normattiva