Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialita' applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici. Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Ciascuna delle due Parti potra' sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

Testo vigente dal 30 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-17;137~accordo-art15 · fonte su Normattiva