Scienziati, ricercatori, esperti, istituzioni e settore privato di altri Paesi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati, previo consenso di entrambe le Parti, a partecipare ad attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione del presente Accordo. Il costo di tale cooperazione e' di norma a carico della parte terza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Testo vigente dal 10 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-17;164~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-del-monten-art4 · fonte su Normattiva