1. Il tribunale pronuncera' la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data in cui e' stato costituito a meno che non ritenga necessario estendere questo termine per un periodo che non dovra' essere superiore a cinque mesi. 2. La decisione finale del tribunale arbitrale dovra' essere limitata all'oggetto della controversia e dovra' precisare le motivazioni. Essa dovra' contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Qualsiasi membro del tribunale potra' allegare un'opinione distinta o dissenziente alla decisione finale. 3. La sentenza sara' vincolante per le Parti alla controversia. Essa sara' senza appello a meno che le Parti alla controversia non si siano accordate in precedenza per una procedura d'appello. 4. Qualsiasi disputa che possa insorgere tra le Parti alla controversia in merito alla interpretazione o alla modalita' di attuazione della decisione finale puo' essere sottoposta da ciascuna delle Parti al tribunale arbitrale che l'aveva pronunciata.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~annesso-art14 · fonte su Normattiva