[1]Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo

[2]Gli Stati del corso d'acqua, individualmente o - laddove opportuno - in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure relative a un corso d'acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e conservare l'ambiente marittimo, ivi inclusi gli estuari, tenendo conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art23 · fonte su Normattiva