[1]Non discriminazione

[2]A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subito o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attivita' concernenti un corso d'acqua internazionale, uno Stato del corso d'acqua non dovra' discriminare in base alla nazionalita' o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l'accesso, in conformita' al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attivita' espletate sul suo territorio.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art32 · fonte su Normattiva