Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovra' collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art31 · fonte su Normattiva