[1]Scambio regolare di dati ed informazioni

[2]1. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati del corso d'acqua dovranno scambiarsi su base regolare dati e informazioni immediatamente disponibili sullo stato del corso d'acqua, in particolare quelli di carattere idrologico, meteorologico, idrogeologico ed ecologico e quelli relativi alla qualita' dell'acqua, come pure le relative previsioni. 2. Se ad uno Stato del corso d'acqua viene richiesto da un altro Stato del corso d'acqua di fornire dati o informazioni che non sono immediatamente disponibili, esso dovra' fare il massimo sforzo per ottemperare alla richiesta, ma puo' condizionare il suo adempimento al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per la raccolta e, se del caso, per la elaborazione di tali dati o informazioni. 3. Gli Stati del corso d'acqua faranno il massimo sforzo per raccogliere e, se del caso, elaborare i dati e le informazioni in modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri Stati del corso d'acqua ai quali vengono comunicati.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art9 · fonte su Normattiva