1. In ogni caso di circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o civili, atti di terrorismo, conflitti armati o minacce di simili situazioni, ovvero di assembramenti pericolosi ai confini immediati dell'opera, ogni Parte, dopo aver consultato l'altra Parte, salvo che ne sia impossibilitata, puo' prendere delle misure in deroga agli obblighi ad essa derivanti dalla presente Convenzione e in particolare decidere, per il tempo strettamente necessario, la chiusura o la restrizione del traffico in tutto o in parte dell'opera. 2. Il verificarsi di tali misure non crea nessun diritto a favore del gestore, delle societa' concessionarie o dell'altra Parte.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art14 · fonte su Normattiva