La presente Convenzione puo' essere rivista sotto forma di Accordo aggiuntivo in particolare per:

  • a)modificare la zona di controllo di cui all'articolo 2.f.;
  • b)modificare le disposizioni dell'articolo 5 relative al gestore o quelle dell'articolo 10 relative alla durata delle due concessioni;
  • c)modificare le disposizioni dell'articolo 7 relative alla CIG o quelle dell'articolo 8 relative al Comitato di sicurezza;
  • d)prevedere la creazione e la messa in funzione di opere o installazioni supplementari che permettano l'adeguamento e lo sviluppo dell'opera secondo l'evoluzione dei tempi.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art15 · fonte su Normattiva