La presente Convenzione puo' essere rivista sotto forma di Accordo aggiuntivo in particolare per:
- a)modificare la zona di controllo di cui all'articolo 2.f.;
- b)modificare le disposizioni dell'articolo 5 relative al gestore o quelle dell'articolo 10 relative alla durata delle due concessioni;
- c)modificare le disposizioni dell'articolo 7 relative alla CIG o quelle dell'articolo 8 relative al Comitato di sicurezza;
- d)prevedere la creazione e la messa in funzione di opere o installazioni supplementari che permettano l'adeguamento e lo sviluppo dell'opera secondo l'evoluzione dei tempi.
Testo vigente dal 11 ottobre 2007
