1. La vigilanza di polizia di circolazione nella zona di controllo e' assicurata da pattuglie miste composte da agenti di ciascuno dei due Stati. Nell'impossibilita' di effettuare pattuglie miste, per garantire la continuita' del controllo di polizia limitatamente all'osservanza delle norme di circolazione nella zona di controllo, la vigilanza puo' essere effettuata da pattuglie nazionali, composte da agenti di uno solo dei due Stati. 2. Nella zona di controllo, ogni Governo autorizza le pattuglie miste e le pattuglie nazionali composte da agenti dell'altro Stato, a circolare sul suo territorio. 3. Nelle pattuglie miste gli agenti competenti per fermare e contestare un'infrazione ai contravventori, e la legislazione applicabile, sono quelli dello Stato sul territorio del quale l'infrazione e' stata commessa. Tuttavia, ciascuno dei due Stati autorizza gli agenti dell'altro Stato a fermare e contestare un'infrazione, nella parte della zona di controllo situata sul suo territorio, ai contravventori aventi commesso una infrazione nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato. 4. Le pattuglie nazionali nel quadro del servizio di polizia della circolazione possono procedere alla constatazione delle infrazioni commesse nella zona di controllo. Inoltre le pattuglie nazionali possono, a condizione di averne preliminarmente informato l'altro Stato, intercettare e verbalizzare i contravventori nella parte di territorio della zona di controllo situata sull'altro Stato, se l'infrazione e' stata commessa nella parte della zona di controllo situata nel loro territorio. Tuttavia le infrazioni constatate dagli agenti delle pattuglie nazionali nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato, non possono che dare luogo a un rapporto da trasmettere all'ufficio di Polizia di quest'ultimo per il prosieguo delle procedure previste dalla sua regolamentazione. 5. Gli agenti di ciascuno dei due Stati devono portare nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato la loro uniforme nazionale o un contrassegno visibile nonche' la loro arma di servizio. La pattuglia nazionale svolge il suo servizio in uniforme e a bordo di veicolo con i colori di istituto. 6. L'utilizzo delle armi di servizio nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato non e' tuttavia autorizzato agli agenti se non per legittima difesa e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio essi operano. 7. Le autorita' di ciascuno dei due Stati accordano agli agenti dell'altro Stato operanti nella zona di controllo situata sul proprio territorio, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza che accordano ai propri agenti. 8. Le autorita' di ciascuno dei due Stati offrono tutte le facilitazioni agli agenti dell'altro Stato per ottenere la comunicazione del nome del proprietario di un veicolo immatricolato nel proprio Stato, ai fini di procedere alla verbalizzazione e alla notificazione di una infrazione e alla notificazione della procedura afferente all'infrazione accertata nel traforo. 9. Le Parti convengono anche di adattare la loro regolamentazione per facilitare la riscossione da parte delle autorita' dell'altro Stato delle somme dovute in seguito alle sanzioni applicate nei confronti di loro cittadini che hanno commesso un'infrazione.
Testo vigente dal 11 ottobre 2007
