1. Un Comitato di sicurezza italo-francese e' costituito per assistere la CIG nelle decisioni che prende e che interessano le questioni legate alla sicurezza pubblica nel traforo e nei suoi annessi. 2. Il Comitato di sicurezza comprende al massimo otto membri designati secondo le stesse regole previste dall'articolo 7.2. per la CIG. Esso e' presieduto alternativamente, per la durata di un anno, dal capo di ogni delegazione. Ai fini della sua missione il Comitato di sicurezza:
- a)viene consultato dalla CIG per le decisioni che essa intende prendere in conformita' all'art. 7.3. a), b) e c);
- b)puo' emettere, su richiesta della CIG o di sua propria iniziativa, dei pareri o delle proposte alla CIG su ogni altra questione legata alla sicurezza nel traforo e nei suoi annessi. 3. Il Comitato di sicurezza emette i suoi pareri per consenso delle due delegazioni. I suoi pareri sono deliberati alla presenza dei soli membri del Comitato di sicurezza, assistiti dal segretariato di ciascuna delegazione. 4. Il Comitato di sicurezza stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della CIG. 5. Ai fini della sua missione, il Comitato di sicurezza puo' ricorrere alla collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte e del personale del gestore, delle societa' concessionarie e di ogni organismo o persona di sua scelta. 6. Le spese di funzionamento del Comitato di Sicurezza sono assunte dal gestore. Non costituiscono spese di funzionamento le retribuzioni eventuali versate ai membri del Comitato di sicurezza o ad altri suoi partecipanti dipendenti di una delle due Parti o di organismi pubblici.
Testo vigente dal 11 ottobre 2007
