[1]PROTOCOLLO

[2]DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DI MAURITIUS E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

[3]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Mauritius, desiderosi di concludere un Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmato a Port Louis il 9 marzo 1990 (qui di seguito "la Convenzione"), hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO I

[5]Il paragrafo 3 dell'articolo 2 "Imposte Considerate" e' soppresso e sostituito dal. seguente paragrafo - "3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono, in particolare: (a) per quanto concerne Mauritius: l'imposta sul reddito; (qui di seguito indicata come "Imposta mauriziana") (b) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate come "Imposta italiana").

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;166~protocollo-arti · fonte su Normattiva