[1]ARTICOLO II

[2]Il paragrafo 1 dell'articolo 3 "Definizioni generali" e' modificato come segue: (i) con l'eliminazione del sottoparagrafo (b) e la sua sostituzione con il seguente sottoparagrafo: (b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; " (ii) con l'eliminazione del sottoparagrafo (i) e la sua sostituzione con il seguente sottoparagrafo: "(i) il termine "autorita' competente" designa - (1) nel caso di Mauritius, il Ministro incaricato delle Finanze od un suo rappresentante autorizzato; (2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;166~protocollo-artii · fonte su Normattiva