[1]ARTICOLO III
[2]L'articolo 9 "Imprese associate" e' modificato con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo e l'esistente paragrafo e' numerato come paragrafo 1: "2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato procede ad un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione."
Testo vigente dal 28 settembre 2012
