1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente possono essere tassati in detto altro Stato contraente. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformita' della legislazione di questo Stato continente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo i canoni per diritti di autore ed altri simili compensi per la produzione e riproduzione di opere letterarie, musicali, od artistiche provenienti da uno degli Stati contraenti e corrisposti ad un residente dello altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, musicali, artistiche, scientifiche comprese le pellicole cinematografiche o nastri video da impiegare nel campo della televisione o radio, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato contraente stesso, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 7 maggio 1973
