[1]di gestione

[2]1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da un'impresa di detto Stato contraente ad una impresa dell'altro Stato contraente per la fornitura di servizi di amministrazione e di altri servizi personali, professionali e tecnici, quando tali pagamenti sono connessi a servizi prestati nel detto primo Stato contraente da o per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente non deve eccedere il 5 per cento dello ammontare lordo di tali pagamenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se l'impresa a cui vengono effettuati i pagamenti ha nello Stato contraente dal quale i pagamenti provengono una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i pagamenti medesimi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Testo vigente dal 7 maggio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-03-20;167~art13 · fonte su Normattiva