[1]di gestione
[2]1. L'imposta applicata da uno Stato contraente sui pagamenti effettuati da un'impresa di detto Stato contraente ad una impresa dell'altro Stato contraente per la fornitura di servizi di amministrazione e di altri servizi personali, professionali e tecnici, quando tali pagamenti sono connessi a servizi prestati nel detto primo Stato contraente da o per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente non deve eccedere il 5 per cento dello ammontare lordo di tali pagamenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano se l'impresa a cui vengono effettuati i pagamenti ha nello Stato contraente dal quale i pagamenti provengono una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i pagamenti medesimi. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
Testo vigente dal 7 maggio 1973
