1. Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti sono dovute dall'Istituzione dello Stato nel cui territorio e' stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio dell'insorgere delle malattie professionali. Non si applicano a tali prestazioni le disposizioni di cui al precedente articolo 11. 2. Qualora un lavoratore, al quale e' stata corrisposta in uno dei due Stati contraenti una prestazione per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore del primo Stato rimane competente per la concessione di ulteriori prestazioni. Tuttavia, se detto lavoratore e' stato successivamente occupato nell'altro Stato in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto la prima prestazione, le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Istituto assicuratore di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art24 · fonte su Normattiva