[1]dovute dall'istituzione competente nel caso in cui l'assicurato sia portatore di postumi per precedenti infortunio o malattia professionale verificatisi nel territorio dell'altra Parte contraente

[2]Nel caso in cui si verifichi sul territorio di una Parte contraente un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio o per una precedente malattia professionale, verificatisi nell'altra Parte contraente, l'istituzione competente per il nuovo evento terra' conto della precedente lesione, come se si fosse verificata sotto la propria legislazione, ai fini della valutazione del grado di invalidita' al lavoro. Tuttavia, qualora l'assicurato fosse gia' titolare di prestazioni per il precedente infortunio o per la precedente malattia professionale verificatisi nell'altra Parte contraente, l'istituzione competente per il nuovo evento, se tenuta alla costituzione di una rendita, provvedera' a corrispondere la sola differenza fra le due prestazioni.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art23 · fonte su Normattiva