ARTICOLO II (Creazione di EUTELSAT e della Societa' Eutelsat S.A.)

  • a)Con la presente Convenzione, le Parti creano l'Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite, di seguito designata EUTELSAT.
  • b)i) La Societa' Eutelsat e' creata in vista di utilizzare un sistema satellitare e fornire servizi satellitari; a tal fine l'attivo e le attivita' operative di EUTELSAT sono trasferite alla Societa' Eutetsat S.A.
  • ii)La Societa' Eutelsat S.A. e' disciplinata dai suoi strumenti costitutivi e dalle leggi del paese di costituzione.
  • iii)Ogni Parte sul cui territorio e' stabilita la sede della Societa' Eutelsat S.A. o su cui sono situati o utilizzati degli attivi, prende, in conformita' alle intese da concludere tra la Parte e la Societa' Eutelsat S.A., le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento della Societa' Eutelsat S.A.
  • c)Le relazioni fra EUTELSAT e la Societa' Eutelsat S.A. sono definite nell'Intesa.
  • d)Le disposizioni rilevanti dell'Annesso A della Convenzione mirano a garantire la continuita' fra le attivita' di EUTELSAT e quelle della Societa' Eutelsat S.A.

Testo vigente dal 6 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;167~convenzione-artii · fonte su Normattiva