ARTICOLO II 1. Lo scopo del presente Accordo e' la realizzazione di una cooperazione relativa al conseguimento di una capacita' di osservazione della Terra che utilizza sensori ottici e radar, e principalmente la definizione dell'ambito entro il quale dovra' essere utilizzato e sviluppato il sistema ad uso duale. Tale sistema, unitamente ad altri sistemi di tipo militare e civile, mirera' a soddisfare le specifiche operative di programma determinate mediante Scambio di Lettere tra le Parti in occasione della firma del presente Accordo A tal fine le Parti:

  • a)sviluppano ed utilizzano un sistema duale basato su satelliti radar e ottici di piccole dimensioni e sull'associato segmento di terra;
  • b)utilizzano i sistemi satelliti militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo;
  • c)prendono in considerazione lo sviluppo di altri sensori, in particolare di sensori a capacita' ottica a campo largo. 2. Il sistema duale da sviluppare comprende:
  • a)una componente ottica che comprende 2 (due) satelliti e le funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte francese;
  • b)una componente radar che comprende 4 (quattro) satelliti e funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte italiana;
  • c)un segmento di terra sviluppato congiuntamente dalle Parti. Il sistema duale viene realizzato in conformita' allo scenario descritto nello scambio di Lettere richiamato nel primo paragrafo del presente Articolo. La sua architettura permette di soddisfare i requisiti del concetto di utilizzazione duale descritto all'Articolo V. 3. Il sistema duale e' realizzato tramite un programma che comprende tre fasi come descritto all'Articolo III. Il sistema duale assicura:
  • a)la protezione degli interessi della difesa in termini di sicurezza e di priorita' delle richieste di missione.
  • b)il soddisfacimento delle esigenze degli utenti civili o commerciali in termini di capacita' operative complessive, di accesso rapido ai dati, di disponibilita' e di qualita' delle immagini cosi' come di competitivita' dei servizi forniti. 4. Le regole relative all'utilizzazione dei sistemi militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo (famiglie HELIOS e SPOT) formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. 5. Le cooperazioni previste in materia di sviluppo e utilizzazione di altri sistemi satellitari di osservazione, quali i satelliti ottici a campo largo, formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. Lo sviluppo di una capacita' ottica a campo largo e' considerato come un prolungamento della missione SPOT 5. 6. Il presente Accordo definisce i principi generali validi per tutte le fasi di questa cooperazione. Le disposizioni inerenti ad ogni fase del programma del sistema duale (comprendente gli studi congiunti, lo sviluppo, la produzione, il lancio e l'utilizzazione del sistema duale) sono definite in accordi o intese specifiche le cui clausole sono conformi ai termini del presente Accordo. Le due Parti si comunicano reciprocamente la lista delle Amministrazioni e organismi nazionali rispettivamente designati per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-artii · fonte su Normattiva