In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse puo' richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione. Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
Testo vigente dal 6 maggio 1977
