In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse puo' richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione. Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art9 · fonte su Normattiva