Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorita' competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorita' competenti dell'altra Alta Parte.
Testo vigente dal 6 maggio 1977
