Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorita' competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorita' competenti dell'altra Alta Parte.

Testo vigente dal 6 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168~art10 · fonte su Normattiva