- Emendamenti. Gli emendamenti alle disposizioni dei presente Accordo potranno essere concordati dalle due Parti Contraenti. Detti emendamenti diverranno effettivi dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali per la loro entrata in vigore.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;168~accordo-art13 · fonte su Normattiva