[1]- Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 dei presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all' 11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. FATTO a Tashkent il 17-09-1997. in due originali, nelle lingue italiana, uzbeka ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;168~accordo-art14 · fonte su Normattiva