Art. 22 (Statuto)
[1]Organismi specializzati
[2]1. La Riunione ministeriale puo' istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine. 2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente. 3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale.
Testo vigente dal 24 novembre 2021
