Art. 64 — Art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 875
Su richiesta dei Consigli interessati o d'ufficio, il Ministro per le corporazioni puo' disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o degli Uffici di provincie limitrofe e nell'interesse di essi, siano costituiti organi o servizi speciali presso uno dei Consigli o Uffici interessati. Puo' essere provveduto analogamente per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti piu' Consigli o Uffici. Alla costituzione di organi o servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le spese per tali organi o servizi e per gli studi anzidetti sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti