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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, col quale si da' esecuzione alle seguenti convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922:

[8]1° Convenzioni preliminari fra l'Italia e la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati, Sloveni ed il Regno di Ungheria e concernenti:

  • a)la prima, le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private;
  • b)la seconda, le questioni finanziarie che riguardano le assicurazioni private;

[9]2° Convenzione fra l'Italia e la Repubblica Austriaca relativa alle Compagnie di assicurazioni private.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]Mussolini - Rocco - Volpi - Belluzzo.

[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

[15]--------------- NB. - Il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3150, venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1924, n. 35.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1925 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-07-10;1685~art1 · fonte del testo