Art. 5-ter (Protocollo)
Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale; ricerche di anteriorita'; estratti del registro internazionale 1. L'ufficio internazionale rilascera' a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d'esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio. 2. L'Ufficio internazionale potra' anche, dietro remunerazione, assumersi l'incarico di effettuare ricerche di anteriorita' tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali. 3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione.
Testo vigente dal 31 marzo 1996
