Art. 18 (Atto di Ginevra)
[1]Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate
[2](1) [Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate. (2) [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
