[1]Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate

[2](1) [Accesso all'informazione] L'Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e, previo pagamento della tassa prescritta, estratti del Registro internazionale o informazioni sul contenuto del Registro internazionale relativamente alle registrazioni internazionali pubblicate. (2) [Esenzione dalla legalizzazione] Gli estratti del Registro internazionale forniti dall'Ufficio internazionale sono esenti da qualsiasi obbligo di legalizzazione in ogni Parte contraente.

Testo vigente dal 13 ottobre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141~atto-di-ginevra-art18 · fonte su Normattiva