PROTOCOLLO mirante ad emendare il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico le Parti contraenti alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, adottata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, Hanno convenute quanto segue: ARTICOLO 1 Il paragrafo 2 dell'articolo X della Convenzione e' modificato come segue: "2. Ciascuna Parte contraente versera' a titolo di contributo annuo al bilancio preventivo della Commissione, un importo calcolato secondo lo schema definito nel Regolamento finanziario dopo che sia stato adottato dalla Commissione. Nell'adottare questo schema la Commissione considerera' inter alia i contributi di base fissi dovuti da ciascuna Parte contraente come membro della Commissione e delle sotto-commissioni, la somma del peso vivo e del pescato di tonnidi e specie affini dell'Atlantico e del peso netto della sua produzione di conserve di queste specie, nonche' del suo livello di sviluppo economico. Lo schema dei contributi annuali che compare nel Regolamento finanziario puo' essere stabilito o modificato solo con l'accordo di tutte le Parti contraenti presenti e che partecipano al voto. Le Parti contraenti devono esserne informate con un anticipo di novanta giorni.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~protocollo-art1 · fonte su Normattiva