ARTICOLO XVI L'originale della presente Convenzione e' depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura che ne invia copie certificate conformi ai governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV. IN FEDE DI CHE i rappresentanti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966 in un unico esemplare in lingua francese, inglese e spagnola i tre testi facenti ugualmente fede.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxvi · fonte su Normattiva