' 1. Il Segretario esecutivo tiene la contabilita' e prepara conti provvisori alla fine del primo anno civile dell'esercizio finanziario, e i conti definitivi alla fine dell'esercizio finanziario. I conti provvisori ed i conti definitivi sono presentati in dollari degli Stati Uniti e devono indicare:
- a)i proventi e le spese di tutti i fondi;
- b)l'utilizzazione dei crediti aperti, in particolare:
- i)le aperture di crediti iniziali,
- ii)le aperture di crediti, modificate dai bonifici
- iii)i crediti, qualora ve ne siano, diversi da quelli aperti dalla Commissione;
- iv)le somme imputate su tali crediti aperti o su altri crediti;
- c)l'attivo o il passivo della Commissione. 2. Devono essere mantenute contabilita' distinte per ciascun fondo di deposito. 3. Il Segretario esecutivo sottopone i conti di ciascun anno civile ai revisori dei conti entro i novanta giorni successivi alla fine dell'anno civile.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
