di deposito Il Segretario esecutivo puo' accettare a nome della Commissione contributi volontari, in contanti o non, versati dai membri della Commissione o provenienti da altre fonti, con riserva che l'applicazione di questi contributi volontari sia compatibile con i principi, gli scopi e le attivita' della Commissione. Il Segretario esecutivo istituisce fondi di deposito per gestire tali contributi volontari e ne rende conto alla Commissione o al Consiglio.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
