del Presidente e dei Vice-presidenti 1. Il presidente, il primo Vice-presidente ed il secondo Vice- presidente sono scelti dalla Commissione tra vari Stati Membri in ciascuna sessione ordinaria della Commissione ed esercitano i loro mandati per un periodo avente inizio alla fine della sessione ordinaria della Commissione e che termina alla fine della seguente sessione ordinaria. 2. Il Presidente, il primo Vice-Presidente ed il secondo Vice- Presidente non possono essere eletti per piu' di due mandati esecutivi. 3. In assenza del Presidente, le funzioni di presidente sono esercitate dal primo Vice-Presidente, o in assenza di quest'ultimo dal secondo Vice-presidente.
Testo vigente dal 20 giugno 1997
