1. Il Consiglio e' costituito dal Presidente e dai Vice-presidenti della Commissione e di rappresentanti degli Stati membri in numero di almeno quattro e al massimo di otto. Se il numero dei membri della Commissione e' superiore a 40, potranno essere eletti al Consiglio rappresentanti di altri due Stati membri della Commissione. Gli Stati Membri della Commissione che hanno dei loro cittadini come Presidente e Vice-Presidente non possono essere eletti Membri del Consiglio. Il Presidente della Commissione presiede le sedute del Consiglio. 2. A ciascuna sessione ordinaria, la Commissione elegge i suoi Stati Membri che saranno rappresentanti al Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo V paragrafo 1 della Convenzione. 3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta nell'intervallo di due sessioni ordinarie della Commissione ed svolge ogni altra riunione che la Commissione potra' stabilire. 4. Il Consiglio esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalla Convenzione ed ogni altra funzione che la Commissione potra' affidargli. 5. Il regolamento interno applicabile al funzionamento della Commissione si applica mutatis mutandis al Consiglio ma puo' essere completato da articoli supplementari adottati dal Consiglio con riserva che la Commissione li confermi.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~regolamento-interno-art11 · fonte su Normattiva