[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 25 della presente Convenzione. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi di cui al presente articolo sono esenti da tassazione nello Stato contraente in cui le attivita' dell'artista di spettacolo o dello sportivo vengono esercitate, qualora tali attivita' siano interamente finanziate per mezzo di fondi pubblici di entrambi gli Stati, o vengano svolte nell'ambito di accordi di cooperazione culturale tra gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169~art17 · fonte su Normattiva