[1]E SPORTIVI

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 8, 15 e 16. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attivita' sono finanziate interamente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, oppure se dette attivita' sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.

Testo vigente dal 24 gennaio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2~convenzione-art18 · fonte su Normattiva