Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturati, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore arrtistico.

Testo vigente dal 12 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169~accordo-art13 · fonte su Normattiva