[1]Riservatezza delle informazioni
[2]Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
