[1]Riservatezza delle informazioni

[2]Ciascuna delle Parti assicura la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione elettronica e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art122 · fonte su Normattiva