[1]Controversie tra fornitori di servizi

[2]1. Le Parti provvedono affinche', qualora tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia in relazione ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente capo, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle Parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia. 2. La decisione dell'autorita' di regolamentazione e' resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente. 3. Qualora la controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le competenti autorita' di regolamentazione coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art123 · fonte su Normattiva