[1]Lotta al terrorismo

[2]Le Parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art13 · fonte su Normattiva