[1]Cooperazione per prevenire e combattere il terrorismo

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del diritto in materia di diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, successivamente riveduta, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo in tutte le forme e manifestazioni. 2. In particolare, le parti si impegnano ad agire in tal senso:

  • a)nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni 1267 (1999), 1373 (2001), 1822 (2008), 2242 (2015), 2396 (2017) e 2462 (2019) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
  • b)scambiando informazioni sui gruppi e sugli individui coinvolti in attivita' terroristiche e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari;
  • c)mediante una cooperazione sui mezzi, attrezzature comprese, e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, anche sotto il profilo tecnico e della formazione, e mediante la condivisione di esperienze sui temi della prevenzione del terrorismo e del reclutamento dei terroristi;
  • d)collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, nonche' contro l'abuso delle tecnologie dell'informazione a fini terroristici, e adoperandosi per pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite e gli altri strumenti internazionali applicabili;
  • e)condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art6 · fonte su Normattiva