[1]Contesto istituzionale

[2]1. Le Parti istituiscono o mantengono un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione dei relativi principi. 2. Nel quadro della riforma istituzionale, l'Ucraina designa in particolare:

  • a)un organismo esecutivo centrale responsabile della politica economica, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Questo organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento legislativo;
  • b)un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In questo contesto per "organismo indipendente" si intende un'autorita' pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilita' di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo. 3. Le Parti fanno si' che le decisioni prese dalle autorita' responsabili dell'esame dei ricorsi siano attuate in maniera efficace.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art150 · fonte su Normattiva