[1]Campo di applicazione
[2]1. Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e di servizi. 2. Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'UE relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi "enti aggiudicatori"). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprieta' dello Stato che svolgono le attivita' in questione e le imprese private che operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi nel settore dei servizi pubblici. 3. Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXI-P. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico e' basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare queste soglie l'Ucraina calcolera' e convertira' i valori nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio della propria Banca nazionale. Il calcolo del valore di tali soglie e' riveduto periodicamente ogni due anni a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore del presente accordo sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie cosi' riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro piu' vicino. La revisione delle soglie e' adottata dal comitato per il commercio secondo la procedura di cui al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
