[1]Protezione di opere non pubblicate anteriormente

[2]Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti e' di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera e' stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art165 · fonte su Normattiva