[1]Protezione di opere non pubblicate anteriormente
[2]Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti e' di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera e' stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
