[1]Diritto di riproduzione
[2]Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
- a)agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- b)agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- c)ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
- d)ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
- e)agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
