[1]Diritto di riproduzione

[2]Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

  • a)agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
  • b)agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
  • c)ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
  • d)ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
  • e)agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art173 · fonte su Normattiva