[1]Limitazioni

[2]1. Le Parti hanno la facolta' di prevedere limitazioni dei diritti di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente accordo nei casi seguenti:

  • a)quando si tratti di utilizzazione privata;
  • b)quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualita';
  • c)quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni;
  • d)quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti hanno la facolta' di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma. 3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art172 · fonte su Normattiva